Bonus facciate

Bonus detrazione fiscale del 90% sul recupero facciate degli edifici

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Il bonus facciate, vale a dire la detrazione fiscale del 90% per il recupero delle facciate degli edifici, è stata introdotta con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio e migliorare la qualità degli ambienti urbani.

L’agevolazione ha un’ampia platea: ne possono beneficiare gli inquilini, i proprietari, residenti e non residenti. Possono accedere al bonus facciate sia le persone fisiche che le imprese.

La detrazione fiscale del 90% si applica alle spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

È possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) il 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, o nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. È importante considerare che la rata annuale spettante è riconosciuta fino a capienza nell’imposta lorda dovuta per il periodo d’imposta; in caso di incapienza, la somma non può essere utilizzata nei periodi successivi o richiesta a rimborso.

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi: nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sia in quelle per il risparmio, il contribuente può scegliere solo uno dei due benefici fiscali.

Sconto in fattura e cessione del credito

Lo sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

In alternativa alla detrazione fiscale, è possibile infatti optare:

- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la cessione del credito ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), ad istituti di credito e intermediari finanziari.

Gli interventi ammessi e le spese detraibili

Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

La detrazione spetta per:

  • gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • gli interventi di recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento;
  • gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato;
  • il trattamento dei ferri dell’armatura.

Il bonus facciate si applica anche alle spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali.

Via libera allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

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